TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA DI KMT WATERJET

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI STANDARD

I. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI STANDARD

1. Le nostre Condizioni Generali Standard saranno parte integrante di tutti i preventivi e contratti relativi alle nostre forniture e ai nostri servizi, anche per quanto riguarda i rapporti commerciali attuali e futuri.

2. Accordi diversi e altri termini e condizioni generali standard saranno vincolanti solo se espressamente confermati da noi per iscritto. I nostri Termini e Condizioni Generali Standard si considereranno accettati al più tardi quando le nostre forniture o i nostri servizi saranno stati presi in consegna.

3. Se non diversamente concordato, per l’interpretazione dei termini commerciali si applicherà la rispettiva versione degli Incoterms nella versione attualmente in vigore, insieme ai seguenti regolamenti supplementari.

II. Preventivo/conclusione dei contratti/contenuti dei contratti

1. I preventivi sono senza impegno a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti. I preventivi vincolanti devono essere accettati dall’ordinante entro un periodo di tempo ragionevole. Gli ordini orali o scritti si considerano accettati quando viene emessa la conferma d’ordine scritta o la merce ordinata viene spedita entro un periodo di tempo ragionevole.

2. I documenti che fanno parte dell’offerta, come immagini, disegni, dettagli su pesi e misure, descrizioni di servizi o altre descrizioni di proprietà e altre informazioni sui nostri prodotti e servizi sono solo approssimativi, a meno che non vengano stipulati dettagli più specifici per iscritto nel contratto. In generale, per quanto riguarda le condizioni della merce, solo la descrizione del prodotto sarà considerata come concordata da noi. Le dichiarazioni pubbliche, le campagne di vendita o la pubblicità del produttore non rappresentano ulteriori specifiche contrattuali sulle qualità dei prodotti. In considerazione del costante sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche entro limiti ragionevoli.

3. Ci riserviamo il diritto di proprietà e i diritti d’autore su preventivi di spesa, disegni e altri documenti. Il committente non dovrà renderli accessibili a terzi. Il committente avrà il diritto non esclusivo di utilizzare il software standard con le caratteristiche concordate e in forma non modificata sulle apparecchiature concordate. Il committente può creare una copia di backup senza un accordo esplicito.

III. Ambito di consegna

1. Per quanto riguarda la portata della consegna, la nostra conferma d’ordine scritta sarà decisiva, nel caso di un’offerta da parte nostra che abbia un periodo di impegno e sia accettata in tempo, a meno che non venga emessa una conferma d’ordine in tempo utile. Gli accordi collaterali e le modifiche saranno soggetti alla nostra conferma scritta.

2. I dettagli, i piani e le altre informazioni del committente possono essere utilizzati come base per la produzione, la consegna e l’assistenza. Tuttavia, essi faranno parte del contratto solo in seguito a un esplicito accordo scritto. Ciò non implica l’accordo su una qualità specifica. L’ordinante è l’unico responsabile della correttezza dei suoi dati e noi non siamo obbligati a controllarli.

3. Sono ammesse consegne parziali.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento

1. I listini prezzi e altri dettagli generali sui prezzi saranno senza impegno.

2. I prezzi si intendono franco fabbrica ed escludono in particolare l’imballaggio, il carico, il trasporto, l’assicurazione e così via; l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota applicabile il giorno della consegna sarà addebitata in aggiunta.

3. Se le consegne e/o i servizi vengono eseguiti dopo tre mesi dalla conferma dell’ordine, saremo autorizzati a calcolare nuovi prezzi se i prezzi di listino e/o i costi di materiale, manodopera e altri costi sono cambiati nel frattempo. I prezzi indicati si applicano solo al singolo ordine in questione. I prezzi fissi devono essere concordati espressamente per iscritto.

4. Le fatture dovranno essere pagate entro 14 giorni dalla data di fatturazione, in contanti senza deduzione di sconti, presso il nostro ufficio pagamenti.

5. Se l’ordinante è in ritardo nel pagamento, tutti i crediti non saldati, compresi quelli relativi ad altre consegne e servizi, saranno immediatamente esigibili senza alcuna deduzione, anche se non sono ancora scaduti o se è stata precedentemente concessa una dilazione. In caso di ritardo, saremo autorizzati ad applicare un interesse di mora dell’8% superiore al tasso di interesse di base applicabile. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere danni maggiori causati da un ritardo.

6. L’ordinante può compensare solo i crediti che non sono in discussione o che sono stati decisi in modo definitivo.

V. Consegne e servizi

1. Tutti i documenti, i permessi e le approvazioni necessarie, in particolare i progetti, che devono essere forniti dal committente devono essere ricevuti in tempo e i termini di pagamento e gli altri obblighi concordati devono essere rispettati dal committente in modo da poter rispettare i piani di consegna. Se questi requisiti non vengono soddisfatti nei tempi previsti, i programmi saranno prorogati di un periodo adeguato. Ciò non si applica se il ritardo è imputabile al fornitore.

2. Se il mancato rispetto degli orari è imputabile a cause di forza maggiore, come ad esempio guerre, insurrezioni, scioperi, serrate o eventi simili, gli orari saranno prorogati di un periodo ragionevole. Se le consegne e/o i servizi o parte di essi non possono essere eseguiti nei tempi previsti senza alcuna colpa da parte nostra, saremo anche autorizzati a recedere o a recedere parzialmente dal contratto come riteniamo opportuno.

3. Se il fornitore è in ritardo e l’ordinante può dimostrare di aver subito un danno a causa di tale ritardo, l’ordinante può richiedere un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo; la richiesta massima, tuttavia, è pari al 5% del prezzo per la parte della consegna che non può essere messa in funzione come previsto a causa del ritardo.

4. Le richieste di risarcimento danni da parte dell’ordinante a causa di ritardi nella consegna e i danni in sostituzione dell’esecuzione del servizio che eccedono quelli specificati al punto 3 saranno esclusi in tutti i casi di consegne ritardate, anche se un eventuale termine fissato al fornitore è scaduto. Ciò non si applica quando la responsabilità è obbligatoria in caso di dolo, colpa grave o lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute. L’ordinante può recedere dal contratto in base alle disposizioni di legge solo se il fornitore è responsabile del ritardo nella consegna. Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell’onere della prova a scapito del committente.

5. Su richiesta del fornitore, il committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se recede dal contratto a causa del ritardo nella consegna o se insiste per l’esecuzione della consegna.

6. Se la spedizione o la consegna viene ritardata dal committente di oltre un mese dalla notifica che la merce è pronta per la spedizione, al committente può essere addebitato un costo di magazzinaggio pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti da consegnare per ogni mese iniziato, ma al massimo un totale del 5%. Le parti avranno il diritto di dimostrare che sono stati sostenuti costi di magazzinaggio superiori o inferiori.

VI. Passaggio del rischio e presa in consegna

1. Il rischio passa al committente al più tardi al momento della fornitura dei pezzi, anche se vengono effettuate consegne parziali o se ci siamo assunti altri servizi, ad esempio le spese di spedizione o di montaggio. Su richiesta del committente e a sue spese, assicureremo la spedizione contro il furto e i danni derivanti da rottura, trasporto, incendio e acqua, nonché contro altri rischi assicurabili.

2. Se la spedizione è ritardata a causa di circostanze di cui il committente è responsabile, il rischio passerà al committente a partire dal giorno in cui la merce è pronta per essere spedita. Su richiesta e a spese del committente, stipuleremo l’assicurazione che il committente ha espressamente richiesto per tempo.

3. Le disposizioni di cui sopra sul passaggio del rischio si applicano anche se il lavoro sull’oggetto consegnato, in particolare il montaggio o il collaudo come concordato, deve essere eseguito presso lo stabilimento del committente. Ciò non pregiudica il nostro obbligo di completare l’oggetto consegnato come stabilito dalle condizioni.

VII. Installazione / Montaggio

Se non diversamente concordato per iscritto, le seguenti disposizioni si applicano all’installazione e al montaggio::

1. L’ordinante si assume la responsabilità a proprie spese di fornire quanto segue nei tempi previsti:

a. a. Tutti i lavori di sterro, di costruzione e altri lavori non usuali in questa linea di business, compresi gli specialisti e gli aiutanti necessari, i materiali e gli strumenti da costruzione;

b. b. Gli strumenti e i materiali necessari per il montaggio e la messa in funzione, come ponteggi, paranchi e altre attrezzature, carburanti e lubrificanti;

c. c. Energia elettrica e acqua nel luogo di utilizzo, compresi gli allacciamenti, il riscaldamento e l’illuminazione;

d. d. Locali sufficientemente ampi, idonei, asciutti e chiudibili a chiave presso il cantiere di montaggio per il deposito di parti di macchinari, apparecchiature, materiali, strumenti, ecc. e locali di lavoro e ricreativi idonei, compresi servizi igienici, in linea con le circostanze, per il personale addetto al montaggio. In generale, il committente deve proteggere i beni del fornitore e del personale di montaggio nel cantiere, adottando tutte le misure che adotterebbe per proteggere i propri beni;

e. e. Indumenti protettivi e dispositivi di sicurezza richiesti dalle circostanze particolari del sito di assemblaggio.

2. Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, il committente dovrà fornire, senza che gli venga richiesto, i dettagli necessari sull’ubicazione delle linee elettriche, del gas e dell’acqua nascoste o di altri impianti simili, nonché i dati statici necessari.

3. Prima di iniziare l’installazione o il montaggio, i prodotti e gli oggetti necessari per l’inizio dei lavori devono essere localizzati nel sito di installazione o montaggio e tutti i lavori preliminari all’inizio della costruzione devono aver raggiunto uno stadio in cui l’installazione o il montaggio possano essere iniziati come concordato e portati avanti senza interruzioni. Le strade di accesso e il luogo di installazione o montaggio devono essere livellati e sgombri.

4. Se l’installazione, l’assemblaggio o la messa in servizio vengono ritardati per motivi non imputabili al fornitore, l’ordinante si farà carico dei costi per i tempi di attesa e per gli eventuali viaggi supplementari richiesti dal fornitore o dal personale addetto all’assemblaggio in misura ragionevole.

5. L’ordinante dovrà confermare immediatamente al fornitore il tempo impiegato dal personale addetto al montaggio ogni settimana e il completamento dell’installazione, del montaggio o della messa in servizio.

6. Se il fornitore richiede l’accettazione della consegna dopo che questa è stata completata, il committente dovrà accettare la consegna entro due settimane. Se il committente non lo fa, l’accettazione si considera avvenuta. La consegna si considera avvenuta anche se la fornitura è stata messa in funzione, ad esempio dopo l’eventuale completamento di una fase di test concordata.

VIII. Garanzia e notifica dei difetti

Il fornitore sarà responsabile dei difetti come segue:

1. Tutte le parti o i servizi che presentano un difetto entro il periodo di limitazione – senza tener conto della durata del funzionamento – saranno riparati, consegnati di nuovo o eseguiti di nuovo gratuitamente a discrezione del fornitore, a condizione che la causa del difetto esistesse già al momento del passaggio del rischio.

2. Le richieste di garanzia per difetti si prescrivono in dodici mesi. Ciò non si applica se la legge ai sensi del § 438 Paragrafo 1 N. 2 (edifici e oggetti per edifici), § 479 Paragrafo 1 (diritto di regresso) e § 634 a Paragrafo 1 N. 2 (difetti di costruzione) del Codice Civile tedesco (BGB) prescrive termini più lunghi e nei casi di lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, di violazione degli obblighi da parte del fornitore per dolo o grave negligenza e di silenzio doloso in relazione a un difetto. Le norme di legge sulla scadenza, l’interruzione della sospensione e il riavvio dei termini rimarranno inalterate.

3. L’ordinante dovrà notificare immediatamente al fornitore i difetti per iscritto. I reclami relativi a difetti evidenti devono essere segnalati al più tardi entro dieci giorni dal ricevimento della merce. Tuttavia, non rinunceremo all’eccezione di ritardo in seguito a trattative sul reclamo. Le spedizioni danneggiate saranno accettate dal trasportatore o dallo spedizioniere solo dopo aver accertato il danno.

4. I diritti di garanzia non sussistono se i beni si discostano solo in modo insignificante dalla qualità concordata, se la loro utilità viene compromessa solo in modo insignificante, se hanno subito un’usura naturale o danni che si sono verificati dopo il passaggio del rischio a causa di una manipolazione errata o negligente, di sollecitazioni eccessive, di mezzi operativi inadeguati, di lavori di costruzione difettosi, di un sottosuolo inadeguato o a causa di particolari influenze esterne non previste dal contratto, nonché in caso di errori di software non riproducibili. Se le modifiche o le riparazioni vengono eseguite in modo errato dal committente o da terzi, non sussiste alcun diritto di garanzia per queste o per le conseguenze che ne derivano.

5. Se i reclami sono giustificati o riconosciuti da noi, la merce può essere riparata o sostituita a nostra discrezione. Se il rimedio successivo fallisce, l’ordinante può richiedere una riduzione del pagamento (diminuzione) o la rescissione del contratto (recesso) a sua discrezione. Tuttavia, l’ordinante non avrà il diritto di recedere dal contratto in caso di violazioni minori del contratto, in particolare in caso di difetti lievi. Se il committente desidera recedere dal contratto a causa di un difetto dopo che il successivo rimedio è fallito, non avrà diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni a causa del difetto. Se il committente decide di chiedere il risarcimento dei danni dopo che il rimedio successivo è fallito, la merce rimarrà al committente, a condizione che ciò sia ragionevolmente prevedibile. I danni saranno limitati alla differenza tra il prezzo di acquisto di un oggetto privo di difetti e il valore di un oggetto difettoso.

6. In caso di notifica di difetti, i pagamenti da parte del committente possono essere trattenuti solo in misura ragionevole in relazione ai difetti riscontrati. Il committente può trattenere i pagamenti solo se viene emesso un avviso di difetti e se tale avviso è giustificato al di là di ogni dubbio. Se l’avviso di difettosità è stato emesso erroneamente, il fornitore è autorizzato a chiedere al committente il rimborso delle spese sostenute.

7. I reclami del committente dovuti alle spese necessarie ai fini di un successivo rimedio, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, saranno esclusi se le spese sono maggiori perché l’oggetto consegnato è stato successivamente spostato in un luogo diverso dallo stabilimento commerciale del committente, a meno che tale spostamento non sia conforme all’uso previsto.

8. Il diritto di rivalsa del committente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 BGB (rivalsa dell’imprenditore) sussiste solo nella misura in cui il committente non abbia stipulato con il proprio acquirente alcun accordo che vada oltre i diritti di garanzia previsti dalla legge. Inoltre, il punto 7 si applicherà di conseguenza all’ambito del diritto di rivalsa del committente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 Paragrafo 2 BGB.

9. Se l’uso dell’oggetto consegnato comporta una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d’autore nazionali, il fornitore dovrà, a proprie spese, ottenere il diritto per il committente di continuare a utilizzare tale oggetto o modificare l’oggetto consegnato in modo accettabile per il committente in modo da garantire che la violazione dei diritti di proprietà non sussista più. Se ciò non è possibile a condizioni economicamente ragionevoli o in un periodo di tempo ragionevole, il committente sarà autorizzato a recedere dal contratto. Nelle circostanze di cui sopra, anche il fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, il fornitore dovrà tenere indenne il committente da richieste di risarcimento che non siano in discussione o che siano state decise in modo definitivo e definitivo e che siano rivendicate dal titolare dei diritti di proprietà in questione.

10. I suddetti obblighi del fornitore saranno definitivi per quanto riguarda la violazione dei diritti di proprietà o di copyright. Essi sussistono solo se:

a. a. il committente informa immediatamente il fornitore in caso di violazione dei diritti di proprietà o di copyright;

b. b. il committente assiste il fornitore in misura ragionevole per respingere i reclami o consente al fornitore di eseguire le misure di modifica in conformità alle disposizioni di cui sopra;

c. c. il fornitore ha il diritto di intraprendere tutte le misure per respingere le richieste di risarcimento, compresa la risoluzione extragiudiziale delle stesse;

d. d. il difetto di titolo non è dovuto a un’istruzione dell’ordinante, e

e. e. la violazione del diritto non è stata causata dal fatto che il committente abbia modificato l’oggetto consegnato di propria iniziativa o lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.

o di utilizzarlo in modo non conforme al contratto.

11. I diritti di garanzia possono essere ceduti solo con il nostro previo consenso scritto.

IX. Altre richieste di risarcimento danni

1. Schadens- e Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Lo Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Un’alterazione del Beweislast in base a un criterio di sicurezza dei venditori non è compatibile con le norme precedenti.

3. Soweit dem Besteller nach dieser Vorschrift Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziff. VIII., 2. Per gli Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

X. Riserva di proprietà

Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto fornito fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Saremo autorizzati a ritirare l’articolo acquistato se l’ordinante agisce in violazione del contratto.

1. Il committente dovrà trattare la merce con la dovuta cura finché la proprietà della stessa non gli sarà trasferita. In particolare, sarà tenuto ad assicurarli adeguatamente al loro valore di ripristino a proprie spese. Se è necessario effettuare lavori di manutenzione o ispezione, il committente dovrà eseguirli tempestivamente e a proprie spese. Finché la proprietà della merce non è passata al committente, quest’ultimo dovrà informarci immediatamente per iscritto se l’oggetto della fornitura è stato attaccato o è esposto ad altre invasioni da parte di terzi. Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie e stragiudiziali di un’azione legale ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco), il committente sarà responsabile del danno da noi subito.

2. L’ordinante è autorizzato a rivendere la merce soggetta a condizioni nel normale corso degli affari. I crediti dell’acquirente derivanti dalla rivendita di merci condizionate ci vengono ceduti dal committente per un importo pari all’importo totale della fattura (inclusa l’imposta sul valore aggiunto) concordato con noi. Tale cessione si applica indipendentemente dal fatto che l’oggetto della vendita sia stato rivenduto non lavorato o dopo essere stato lavorato. L’ordinante rimarrà autorizzato a riscuotere il credito anche dopo la cessione. La nostra autorizzazione a riscuotere il credito rimarrà inalterata. Tuttavia, non riscuoteremo il credito finché il committente non adempie ai suoi obblighi di pagamento con i proventi incassati, non è in ritardo nel pagamento e, in particolare, non è stata presentata alcuna istanza di apertura di una procedura di insolvenza o il pagamento è stato interrotto.

3. Qualsiasi lavorazione, trasformazione o rimodellamento della merce da parte del committente sarà sempre effettuata a nostro nome e per nostro conto. In tal caso, il diritto del committente sull’oggetto della vendita continuerà ad essere esercitato sull’oggetto modificato. Se l’oggetto di vendita viene trasformato con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore oggettivo del nostro oggetto di vendita e gli altri oggetti trasformati al momento della trasformazione. Lo stesso vale per i casi di miscelazione. Se la miscelazione viene effettuata in modo tale che l’oggetto dell’ordinante debba essere considerato come l’oggetto principale, si concorda che l’ordinante ci assegnerà la comproprietà su base proporzionale e salvaguarderà la proprietà esclusiva o la comproprietà risultante per nostro conto. A garanzia del nostro credito nei confronti del committente, quest’ultimo ci cederà anche i crediti che gli spettano nei confronti di terzi derivanti dal collegamento di beni condizionati con beni immobili. A questo punto accettiamo l’incarico.

4. Ci impegniamo a svincolare la garanzia a cui abbiamo diritto su richiesta del committente nella misura in cui il suo valore superi di oltre il 20% i crediti da garantire.

XI. Foro competente/varie

1. Oltre alle Condizioni Generali Standard di cui sopra, nell’ordine si applicheranno i termini e le condizioni 188 A secondo la VDMA (Associazione Tedesca dei Produttori di Macchinari e Impianti), il BGB (Codice Civile Tedesco) e l’HGB (Codice Commerciale Tedesco).

2. Ai rapporti giuridici relativi al presente contratto si applica il diritto sostanziale tedesco, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

3. Il luogo di adempimento per le consegne, i servizi e i pagamenti, nonché l’unico foro competente, comprese le azioni legali in cui sono ammessi come prova solo documenti o cambiali, sarà Bad Nauheim se il committente è iscritto nel registro delle imprese, è una persona giuridica di diritto pubblico o è un patrimonio speciale di diritto pubblico, per entrambe le parti e per tutte le rivendicazioni attuali e future derivanti dal rapporto commerciale.

L’eventuale invalidità di una disposizione non pregiudica la validità delle altre disposizioni. Ciò non si applica se il mantenimento del contratto rappresenterebbe una difficoltà irragionevole per una delle parti.

TERMINI E CONDIZIONI-EU (PDF)

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